Il Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 20/E in data 14 febbraio 2014, con la quale, in merito alla risoluzione di un atto di donazione per mutuo consenso, ha tra l’altro testualmente affermato che: “l’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ afferente ad un atto di donazione per il quale non è previsto, come nel caso di specie, alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa” e che “considerato l’effetto retroattivo prodotto dalla risoluzione convenzionale per ‘mutuo consenso’, che elimina ab origine gli effetti prodotti dal primo contratto, si precisa, infine, che per la risoluzione per ‘mutuo consenso’ relativa ad un atto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di euro 200”, aderendo alla tesi prospettata da autorevole dottrina e precedentemente accolta da alcuna giurisprudenza formatasi in materia.
La risoluzione in commento potrebbe aver aperto la strada alla richiesta di rimborso delle maggiori imposte (di registro, ipotecaria e catastale) pretese dall’Agenzia in sede di liquidazione e/o rettifica di atti di risoluzione per mutuo consenso di precedenti donazioni già stipulati e tassati in misura proporzionale o applicando anche in sede di ‘retrocessione’ l’imposta di donazione.

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